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"Tanto più notaio, tanto meno giudice".
Con queste parole un famoso giurista (Carnelutti) ha definito la funzione essenziale del notaio (e cioè l’attività più importante che la legge affida al notaio).
Il notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi (cioè vendite, permute, divisioni, mutui ecc.) e di ultima volontà (cioè testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati (e cioè riassunti) ed estratti (e cioè copie parziali) (art. 1 legge not.).
L'atto redatto dal notaio è un atto pubblico, perchè il notaio è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (perciò è un pubblico ufficiale) e come tale ha una particolare efficacia legale: quello che il notaio attesta nell'atto notarile (es.: che ha letto l'atto davanti alle parti, o che una persona ha fatto o ha sottoscritto una dichiarazione davanti a lui) fa piena prova (cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato il reato di falso.
La legge prescrive l'atto notarile per quegli atti e contratti dei quali vuol garantire al massimo grado la legalità, l'identità delle parti e la conformità alla loro volontà, perchè li considera di maggiore importanza:
Il costo dell'atto notarile comprende sia gli onorari e i compensi per l'attività professionale del notaio, sia l'ammontare delle imposte, delle tasse e delle spese dovute per l'atto notarile e per l'attività che per legge il notaio deve svolgere prima e dopo la stipulazione dell'atto notarile. Le imposte dovute per l'atto possono essere di importo elevato; e il notaio è obbligato a pagarle anche se non ne abbia ricevuto il relativo importo.
Perciò, per legge, il notaio può rifiutarsi di accettare l'incarico di un atto notarile e di svolgere la sua attività se prima dell'atto non abbia ricevuto quanto gli è dovuto per le, imposte, per le spese e per la sua retribuzione.
Se il cliente lo richieda, il notaio deve specificare analiticamente nella parcella le spese (imposte, tasse ecc.) ed i corrispettivi (onorari, compensi ecc) dovuti per l'atto notarile.
Per l'attività di consulenza e per le altre prestazioni professionali non strettamente connesse all'atto notarile, il notaio ha diritto ad un compenso che può concordare con il cliente o determinare secondo i criteri di massima stabiliti dal consiglio notarile, anche sulla base delle tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.
tratto da www.notariato.it
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